Art. 6
In vigore dal 3 lug 1992
1. Alla struttura di supporto, agli uffici e alla segreteria di cui agli articoli precedenti è addetto il seguente personale, nel numero complessivo di cinquanta unità:
Unità -
a) personale dirigenziale.............................. 10
b) personale qualifiche VII e superiore
o equiparate....................................... 10
c) personale qualifiche inferiori alla VII
o equiparate........................................ 15
d) esperti............................................. 15
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-02-21;315#art-6