Art. 2

In vigore dal 3 lug 1992
1. Il coordinatore, preposto al Segretariato, avvalendosi di una struttura di supporto, elabora, sulla base degli elementi raccolti ed istruiti dagli uffici, gli schemi concernenti le direttive, i pareri, le proposte, le delibere di valutazione e ogni altra determinazione di competenza del CIPET.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-02-21;315#art-2

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