Art. 7

In vigore dal 10 giu 1946
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 8 maggio 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - CORBINO - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - GRONCHI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 214. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;449#art-7

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