Art. 6

In vigore dal 10 giu 1946
I finanziamenti di cui al presente decreto e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, nonché ai conseguenti rapporti fra l'I.M.I. ed il Tesoro dello Stato, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo presente e futuro, spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali, che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di L. 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;449#art-6

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