Art. 2
In vigore dal 10 giu 1946
I finanziamenti di cui all'articolo precedente sono autorizzati con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, sulla proposta del Comitato di cui all' del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, integrato da un rappresentante dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale e da un rappresentante del Ministero del lavoro e la previdenza sociale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-08;449#art-2