Art. 6
In vigore dal 1 mag 1946
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Esso avrà effetto nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana dal 1° maggio 1946, e nelle altre provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con decreto del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno de loro ritorno all' Amministrazione italiana.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - BARBARESCHI -
TOGLIATTI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte del conti, addì 30 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n 204. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-09;212#art-6