Art. 2
In vigore dal 1 mag 1946
Le prestazioni da corrispondersi alle singole categorie di lavoratori agricoli e la misura della indennità giornaliera di malattia sono stabilite dalla tabella 8 annessa al presente decreto.
La tabella può essere modificata mediante decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato di sezione per l'agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori e le organizzazioni nazionali sindacali interessate, ai sensi dell', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
Le modalità, i limiti e i termini per la corresponsione delle prestazioni sono disciplinate con decreto Luogotenenziale promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Consiglio direttivo dell'Istituto suddetto e le organizzazioni nazionali suindicate nelle forme di cui agli della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-09;212#art-2