Art. 4
In vigore dal 16 nov 1995
Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli sorge con la iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e decorre dalla data di validità degli elenchi medesimi.
Negli elenchi nominativi sarà indicata la categoria alla quale il lavoratore agricolo appartiene.
Cessa il diritto alle prestazioni con la cancellazione del lavoratore dagli elenchi nominativi e con lo scadere del periodo di validità degli elenchi in cui il lavoratore trovasi iscritto.
È tuttavia, consentita l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattie mediante certificato del servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha il diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi.
L'ammissione alle prestazioni decorre dalla data del rilascio del certificato.
Con le modalità di cui al comma precedente è consentita, nel corso dell'anno agrario, la cancellazione dagli elenchi agli effetti delle prestazioni di malattia per motivi che importino la decadenza dal diritto alla iscrizione nell'elenco.
La iscrizione negli elenchi e la cancellazione dagli stessi può essere richiesta alle commissioni comunali di cui all' del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, anche dalle organizzazioni sindacali interessate.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 10 novembre 1995, n. 483 (in G.U. 1a s.s. 15/11/1995, n. 47) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura), nella parte cui prevede che l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia decorre dalla data del rilascio del certificato d'urgenza, anziche' dalla data della domanda del medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-04-09;212#art-4