Art. 6
In vigore dal 13 giu 1946
Oltre quelle conferite dal Codice postale e delle telecomunicazioni e dal regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali, la Commissione centrale ha le seguenti altre attribuzioni:
1) pronunzia sui ricorsi dei ricevitori, dei collettori e degli agenti rurali contro le penali proposte o deliberate dalle Commissioni provinciali. Il ricorso deve essere proposto entro venti giorni dalla data di notificazione della punizione, fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
2) esprime parere:
a) sul cambio di due ricevitorie le cui retribuzioni siano pressochè uguali;
b) sulle richieste di assenza dal servizio per un periodo superiore a tre mesi oltre il congedo normale;
c) sull'aumento di retribuzione, quando questa, durante il quinquennio, per sopravvenuti oneri di notevole entità e di carattere continuativo sia ritenuta insufficiente e sulla riduzione della stessa quando risulti che le spese di esercizio aventi carattere continuativo siano diminuite di almeno il 50%;
d) sulla convenienza di istituire, trasformare o sopprimere ricevitorie, agenzie, nonché, se del caso, di riunire e separare ricevitorie;
e) sulla indennità da concedersi al ricevitore la cui ricevitoria sia stata elevata, ridotta di classe, soppressa o trasformata in agenzia e sempre che l'Amministrazione non possa assegnargli altra ricevitoria di importanza pressochè eguale;
f) sulle modificazioni che l'Amministrazione ritenesse necessario di apportare in qualsiasi tempo al regolamento per le ricevitorie, nonché sopra qualunque argomento della materia che ne forma oggetto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;358#art-6