Art. 7

In vigore dal 13 giu 1946
Al presidente ed agli altri componenti delle Commissioni centrale e provinciali spetta un gettone di presenza, per ogni giornata di adunanza, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. A tutti i componenti delle Commissioni predette spetta la indennità di missione quando si trasferiscano fuori della propria residenza. I ricevitori, ai soli fini della liquidazione delle indennità di cui ai comma precedenti, sono parificati al grado 90 e 100 del gruppo C, a seconda che siano titolari di ricevitorie con retribuzione superiore o inferiore alle lire 15.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;358#art-7

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