Art. 7
In vigore dal 13 giu 1946
Al presidente ed agli altri componenti delle Commissioni centrale e provinciali spetta un gettone di presenza, per ogni giornata di adunanza, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.
A tutti i componenti delle Commissioni predette spetta la indennità di missione quando si trasferiscano fuori della propria residenza.
I ricevitori, ai soli fini della liquidazione delle indennità di cui ai comma precedenti, sono parificati al grado 90 e 100 del gruppo C, a seconda che siano titolari di ricevitorie con retribuzione superiore o inferiore alle lire 15.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;358#art-7