Art. 1
In vigore dal 13 giu 1946
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 24 ottobre 1942, n. 1553, e il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 305, coi quali furono apportate modifiche agli articoli 336 e 337 del predetto Codice postale e delle telecomunicazioni.
Visto il regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con R. decreto 5 novembre 1937, numero 2161, e successive modificazioni;
Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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La Commissione centrale delle ricevitorie è costituita dai seguenti membri:
un consigliere di Stato con funzioni di presidente;
il capo del Servizio delle ricevitorie ed un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, nonché due membri supplenti scelti fra i funzionari di gruppo A dell'Amministrazione centrale delle poste e delle telecomunicazioni anche eventualmente di grado 7°;
due ricevitori postali e telegrafici quali membri effettivi e due quali membri supplenti, designati dalle rappresentanze di categoria fra i ricevitori che abbiano compiuto in tale qualità almeno tre anni di servizio e che nell'ultimo triennio non siano incorsi nella penale di un ventesimo della retribuzione.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale, rispettivamente titolare e supplente.
Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni con silo decreto nomina ogni biennio il presidente della Commissione centrale; un presidente supplente da scegliersi tra i consiglieri di Stato; i membri effettivi e supplenti; nonché il segretario ed il supplente.
In caso di nomina sostitutiva il prescelto dura in carica fino al compimento del biennio in corso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-21;358#art-1