Art. 2

In vigore dal 29 mar 1946
Il comma sesto dell'art. 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e abrogato e sostituito dal seguente: "Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto sul contrassegno di lista o sulla casella a fianco del medesimo; in tal caso il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-10;76#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva. — Testo vigente | Portale Normativo