Art. 3
In vigore dal 29 mar 1946
L'art. 74 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è sostituito dal seguente:
"Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio l'esercente di un servizio di pubblica, utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da, lire 3000 a lire 20.000" Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua publicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 10 marzo 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: - TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 44. FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-10;76#art-3