Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 mar 1946
Il comma sesto dell'art. 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e abrogato e sostituito dal seguente: "Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto sul contrassegno di lista o sulla casella a fianco del medesimo; in tal caso il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-10;76#art-2