Art. 6
In vigore dal 15 ott 1960
È istituita, a favore delle provincie, un'addizionale sui redditi agrari, in ragione di lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30.
Analoga addizionale e nella stessa misura, è istituita a favore dei comuni.
Le dette addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità e unitamente all'imposta erariale sul reddito agrario e versate direttamente alle provincie ed ai comuni.
Note all'articolo
- La L. 16 ottobre 1960, n. 1014 ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1961, sono abolite: a) le addizionali a favore delle Provincie e dei Comuni all'imposta erariale sul reddito agrario, istituite con l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, nonche' le eventuali eccedenze [...]".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-18;100#art-6