Art. 10
In vigore dal 7 apr 1946
Le disposizioni degli hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Le altre disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1946.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - SCOCCIMARRO -
ROMITA - GULLO - GRONCHI
- CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 61. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-18;100#art-10