Art. 3
In vigore dal 7 apr 1946
I limiti delle sovrimposte provinciali sui terreni di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, per ogni 100 lire di reddito imponibile, rivalutato ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30, sono così modificati:
Limite normale............................................L. 6 Eccedenza.................................................L. 2 Secondo limite............................................L. 8 Ulteriore eccedenza.......................................L. 2
Terzo limite..............................................L. 10
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-18;100#art-3