Art. 1
In vigore dal 27 apr 1946
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 221;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1939, n. 42;
Visto, il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
.
Il comune di Noragugume, aggregato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 221, al comune di Borori, e successivamente con R. decreto 3 gennaio 1939, n. 42, eretto in unico comune insieme a quello di Dualchi con capoluogo e denominazione "Dualchi" è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 221.
Il Prefetto di Nuoro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Noragugume e di Dualchi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-12-22;920#art-1