Art. 2

In vigore dal 27 apr 1946
L'organico del ricostituito comune di Noragugume e quello del comune di Dualchi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai comuni di Noragugume e di Dualchi anteriormente alla loro fusione con il comune di Borori, disposta con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 221. Al personale già in servizio presso il comune di Dualchi, che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-12-22;920#art-2

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