Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 apr 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 221; Visto il R. decreto 3 gennaio 1939, n. 42; Visto, il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Il comune di Noragugume, aggregato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 221, al comune di Borori, e successivamente con R. decreto 3 gennaio 1939, n. 42, eretto in unico comune insieme a quello di Dualchi con capoluogo e denominazione "Dualchi" è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 221. Il Prefetto di Nuoro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Noragugume e di Dualchi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-12-22;920#art-1