Art. 4
In vigore dal 5 ott 1945
Il territorio compreso nella circoscrizione della Valle a posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.
Il beneficio della zona franca si estende anche alle merci che provengono da Stati non limitrofi alla Valle.
Il beneficio della zona franca non comprende l'esenzione dalle imposte erariali di fabbricazione e di consumo e dai diritti sui generi di privativa, nè dall'imposta generale sulle entrate.
Avranno vigore nella Valle le disposizioni generali relative al controllo valutario e agli eventuali contingentamenti delle importazioni ed esportazioni.
Con successivo provvedimento verranno stabilite le modalità di attuazione della zona franca, comprese quelle relative alla franchigia per i prodotti valdostani da introdurre nel territorio doganale italiano, e quelle concernenti la disciplina, ai fini doganali, degli stabilimenti industriali e commerciali esistenti nella Valle. Nel provvedimento stesso sarà stabilita la data nella quale il beneficio della zona franca avrà inizio.
Alla scadenza del triennio dalla data prevista nel comma precedente, il Parlamento, sentito il Consiglio della Valle, delibererà definitivamente circa il beneficio della zona franca previsto dal presente articolo.
Storico versioni
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