Art. 2

In vigore dal 5 ott 1945
Nei casi di subconcessione per sfruttamento idraulico, la Valle non potrà applicare canoni che superino i limiti che saranno stabiliti con successivo provvedimento legislativo, sentito il Consiglio della Valle. La subconcessione può essere subordinata anche all'impegno di fornire gratuitamente energia elettrica per servizi pubblici, nei limiti di quantità previsti dalle leggi vigenti, e a prezzi ridotti per usi domestici o per l'artigianato locale. Lo Stato cederà a favore della Valle i due terzi dell'importo del canone annuale percepito a norma di legge. Tale quota sarà mantenuta anche quando i canoni attualmente corrisposti verranno riveduti in relazione alla mutata situazione economica. Inoltre, nel caso di revisione delle concessioni già esistenti, potrà essere imposto l'obbligo di fornire energia elettrica, nei modi e per gli scopi previsti nel comma precedente. I termini per l'applicazione dell'art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le concessioni per usi potabili ed irrigui già esistenti non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;546#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo