Art. 3
In vigore dal 5 ott 1945
Su domanda della Valle, saranno a questa date in concessione gratuita, per novantanove anni, le miniere esistenti nel territorio della Valle stessa. Tale concessione potrà essere rinnovata.
Dalla concessione sono escluse le miniere che alla data del presente decreto formino oggetto di regolari concessioni, anche quando queste vengano a cessare.
Per quanto non disposto dal comma precedente, si osservano le disposizioni della legge mineraria.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-09-07;546#art-3