Art. 4
In vigore dal 7 dic 1945
Fino a due anni dopo la cessazione dello Stato di guerra, i testi scolastici, con annessi disegni delle illustrazioni relative, possono essere presentati per l'approvazione in copia dattilografata.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 31 agosto 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PARRI - ARANGIO RUIZ - SCOCCIMARRO - RICCI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 35. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-31;714#art-4