Art. 3

In vigore dal 7 dic 1945
La tassa di cui alla lettera b) dell'art. 204 del testo unico citato è elevata a L. 300 e analogamente il compenso di cui al primo comma dell'art. 210 dello stesso testo unico è fissato in L. 170.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-31;714#art-3

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