Art. 1
In vigore dal 7 dic 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, col quale fu approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione;
Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 5, concernente norme per la compilazione o l'adozione del libro di testo unico di Stato per le singole classi elementari;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Tutte le norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 5, concernente la compilazione e l'adozione del libro di testo unico di Stato nelle singole classi elementari, sono abrogate.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-31;714#art-1