Art. 1

In vigore dal 7 dic 1945
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, col quale fu approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione; Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 5, concernente norme per la compilazione o l'adozione del libro di testo unico di Stato per le singole classi elementari; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Tutte le norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 5, concernente la compilazione e l'adozione del libro di testo unico di Stato nelle singole classi elementari, sono abrogate.
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