Art. 4
In vigore dal 9 set 1945
Le vigenti disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli enti pubblici, sono estese ai patrioti combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-04;467#art-4