Art. 2

In vigore dal 9 set 1945
Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con R. decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonché tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la lotta di liberazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-04;467#art-2

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Art. 2 Estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione. — Testo vigente | Portale Normativo