Art. 1
In vigore dal 9 set 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che ha esteso agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, concernente l'assistenza ai patrioti;
Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sula proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'assistenza post-bellica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, sull'assunzione obbligatoria al lavoro di detti invalidi, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare che alle leggi medesime si ricolleghi o che, comunque, concerna la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra, sono estese ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-04;467#art-1