Art. 2
In vigore dal 19 lug 1945
Il Prefetto, anche di ufficio, potrà disporre la costituzione di appositi consorzi fra i comuni.di Atrani e di Amalfi per l'assolvimento dei principali servizi pubblici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-07;384#art-2