Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 19 lug 1945
Il Prefetto, anche di ufficio, potrà disporre la costituzione di appositi consorzi fra i comuni.di Atrani e di Amalfi per l'assolvimento dei principali servizi pubblici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-07;384#art-2