Art. 1
In vigore dal 19 lug 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1344, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Il comune di Atrani, aggregato al comune di Amalfi con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156, è ricostituito con la circoscrizione presistente all'entrata la vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Amalfi e di Atrani.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-07;384#art-1