Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo
Art. 35
In vigore dal 20 lug 1945
Le rendite annullate per provvedere all'ordinaria gestione dell'Associazione comprendono:
a) il reddito del patrimonio;
b) le eventuali sovvenzioni del Ministero dell'aeronautica;
c) i contributi volontariamente assegnati all'Associazione da enti o persone;
d) i profitti, rimborsi e recuperi vari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-35