Art. 35
Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 35

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In vigore dal 20 lug 1945
Le rendite annullate per provvedere all'ordinaria gestione dell'Associazione comprendono: a) il reddito del patrimonio; b) le eventuali sovvenzioni del Ministero dell'aeronautica; c) i contributi volontariamente assegnati all'Associazione da enti o persone; d) i profitti, rimborsi e recuperi vari.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-35