Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 32

In vigore dal 20 lug 1945
Le decisioni dei membri dei Consigli direttivi sezionali riuniti in assemblea, sono prese a maggioranza di voti rappresentati. Ogni membro del Consiglio direttivo sezionale rappresenta un numero di soci pari a quello della Sezione - della cui rappresentanza fa parte diviso per il numero dei membri del Consiglio direttivo della stessa. Le riunioni sono valide quando siano presenti, o comunque votanti, i rappresentanti di oltre la metà dei soci. Le assemblee dei Consigli direttivi sezionali si riuniscono di norma a Roma.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-32

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Art. 32 Nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo. — Testo vigente | Portale Normativo