Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 26

In vigore dal 20 lug 1945
Al Consiglio direttivo delle sezioni compete: a) curare, nell'ambito della propria giurisdizione, l'osservanza delle statuto e la realizzazione degli scopi sociali; b) amministrare le proprie entrate; e) sottoporre al Comitato centrale i casi previsti dalle lettere g) ed i) dell' ed in genere ogni questione che riguardi gli scopi ed il funzionamento dell'Associazione; d) mantenere continuo contatto col Comitato centrale trasmettendo ogni proposta ritenga meritevole sia presa in considerazione ai fini della migliore realizzazione degli scopi sociali; c) inoltrare al Comitato centrale eventuali proposte di modifiche statutarie che ritiene detto Comitato centrale debba sottoporre al deliberato dei Consigli direttivi sezionali riuniti in assemblea; f) compilare il bilancio consuntivo della Sezione, sottoponendolo alla approvazione dell'assemblea dei soci e rimettendolo alla Presidenza dell'associazione;
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-26

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Art. 26 Nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo. — Testo vigente | Portale Normativo