Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 25

In vigore dal 20 lug 1945
Nelle assemblee sezionali sono ammesse: la votazione per delega; la votazione per corrispondenza. Il Consiglio direttivo dovrà rendere noto l'ordine del giorno ai soci con l'avviso di convocazione. L'assemblea è valida in prima riunione qualora siano presenti, di persona o per delega, o per corrispondenza, almeno un quarto dei soci. Mancando la validità per deficienza di intervenuti, entro 15 giorni l'assemblea sarà indetta in seconda convocazione, valida qualora siano presenti di persona o per delega o per corrispondenza, almeno un sesto dei soci.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-25

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Art. 25 Nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo. — Testo vigente | Portale Normativo