Art. 1
In vigore dal 20 lug 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 2226, che erige in ente morale l'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica;
Visto il R. decreto 11 agosto 1939, n. 1629, concernente l'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Lo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra mutilati del volo, annesso al R. decreto 11 agosto 1939, n. 1629, è sostituito da quello allegato al presente decreto; visto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Gasparotto
Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 166. - Frasca
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-rd-1