Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 lug 1945
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 2226, che erige in ente morale l'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica; Visto il R. decreto 11 agosto 1939, n. 1629, concernente l'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febraio 1945, n. 58; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Lo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra mutilati del volo, annesso al R. decreto 11 agosto 1939, n. 1629, è sostituito da quello allegato al presente decreto; visto e firmato d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 maggio 1945 UMBERTO DI SAVOIA Gasparotto Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1945 Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 166. - Frasca
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