Statuto Associazione nazionale famiglie caduti aeronautica e i mutilati del volo

Art. 42

In vigore dal 20 lug 1945
Quando le Sezioni d'Italia - in numero considerato sufficiente dal Comitato centrale provvisorio - saranno in grado di eleggere i propri Consigli direttivi - a norma dello statuto - e si potrà procedere alla riunione degli stessi in assemblea, questa sarà chiamata: a) ad approvare in via definitiva lo statuto sociale apportandovi le eventuali modificazioni; b) alla regolare e definitiva nomina, per un biennio, del Comitato di cui all' in base al disposto dell'. Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno Il Ministro per l'aeronautica GASPAROTTO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-10;340#art-san-42

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Art. 42 Nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo. — Testo vigente | Portale Normativo