Art. 5

In vigore dal 9 gen 1992
Il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio di cui all' è esercitato da un collegio di revisori composto di tre membri designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, uno dal Ministro per il tesoro e uno dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura sentite le rispettive principali organizzazioni nazionali. I componenti il collegio dei revisori di cui al primo comma durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale del collegio. Alla scadenza del mandato, i componenti il collegio dei revisori restano in carica fino all'insediamento del nuovo collegio.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-08;75#art-5

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