Art. 4
In vigore dal 14 dic 1954
È istituita in ciascun comune una Commissione col compito di provvedere all'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura secondo le direttive che saranno stabilite dalla Commissione centrale.
Detta Commissione è composta dal sindaco, o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura scelti dal sindaco, sentite, ove esistano, le rispettive organizzazioni locali ed è assistito dal dirigente del locale Ufficio di collocamento agricolo o, nel caso in cui questo non esista, dal dirigente dell'Ufficio di collocamento agricolo di un comune viciniore e dal segretario comunale o da un funzionario del comune da lui delegato.
La Commissione è nominata dal sindaco e sarà costituita, entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. I componenti di essa durano in carica un anno e possono essere riconfermati.
Agli stessi componenti non è dovuto alcun compenso.
Note all'articolo
- La L. 22 novembre 1954, n. 1136 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "La Commissione di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e' integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-08;75#art-4