Art. 1

In vigore dal 9 gen 1992
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito in legge, con modificazioni, con l' della legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le assicurazioni sociali e per la corresponsione degli assegni familiari; Visto il R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e il R. decreto 24 settembre 1940, n. 1954, concernenti modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei contributi anzidetti; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Al servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi unificati previsti dal R. decreto-legge 26 novembre 1938, n. 2138, e dalle successive disposizioni emanate in materia, è preposta una Commissione centrale istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e composta del presidente scelto dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro tra persone esperte in economia sociale agraria, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e del lavoro, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, e dell'interno, di un magistrato di grado non inferiore al 5° designato dal Ministro per la grazia e giustizia, di tre rappresentanti del datore di lavoro e di tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura scelti dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sentite le principali organizzazioni nazionali, di un rappresentante per ciascuno degli Istituti nazionali gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie alimentate con i contributi anzidetti. La Commissione è costituita con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, ed è assistita da un segretario e da un vice segretario nominati, con lo stesso decreto, tra funzionari di gruppo A del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Qualora intervengano, per qualsiasi motivo, sostituzioni nel corso del quadriennio, i subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale della Commissione. Alla scadenza del mandato, i componenti la Commissione restano in carica fino all'insediamento della nuova Commissione. La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico del bilancio del servizio suindicato.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 670 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In luogo dell'unico rappresentante dell'ex Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro nella Commissione proposta al Servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi unificati di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, sono chiamati a far parte della Commissione stessa e delle relative sezioni il direttore generale del Lavoro e il direttore generale della Previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-02-08;75#art-1

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