Art. 4
In vigore dal 1 gen 1945
Qualora alla pensione abbia diritto soltanto la vedova e la pensione medesima risulti inferiore a L. 400 annue, per la vedova di impiegato, o a L. 200 annue, la vedova di operaio, la vedova può, entro due mesi dalla data di comunicazione della liquidazione, chiedere, in sostituzione della pensione, il valore capitale di questa, calcolato secondo la tariffa formata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e approvata con decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-01-18;39#art-4