Art. 1

In vigore dal 30 lug 1987
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visti gli articoli 13 e 40 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge, con modificazioni con la legge 6 luglio 1939, n. 1272; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato col R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall' della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge: 1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa; 2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni. Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio, nonché per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1962.
  • Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 nel modificare l'art. 7 della L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 6-bis) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969.
  • La Corte Costituzionale con sentenza 8-28 luglio 1987, n. 286 (in G.U. 1a s.s. 29/07/1987 n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' dell'art. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di riversibilita' delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia) nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale)".
  • Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 12 aprile-2 maggio 1991, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 08/05/1991, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (che ha modificato il presente articolo) "nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-01-18;39#art-1

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