Art. 3

In vigore dal 13 dic 1975
Cessa il diritto alla pensione: a) per il coniuge e per le figlie, quando contraggano matrimonio; b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità; c) per i figli, quando abbiano raggiunta l'età indicata nell'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, o sia venuto meno lo stato di invalidità. Al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 30 novembre- 6 dicembre 1979 n. 140 (in G.U. 1a s.s. 12/12/1979 n. 338) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 lett. a) del d.lg.luog. 18 gennaio 1945, n. 39, nella parte in cui prevede la perdita della pensione di riversibilita' alle figlie quando contraggono matrimonio.".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-01-18;39#art-3

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