Art. 3

In vigore dal 26 mag 1946
I termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari sono prorogati, tanto per l'Amministrazione quanto per i contribuenti, ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra. I termini di decadenza di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi, in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le stesse modalità in detto decreto previste anche per quanto riguarda il pagamento, fino al 31 dicembre 1945. Rientrano in tali termini quelli relativi alla presentazione della domanda di opzione di cui nei Regi decreti-legge 12 aprile 1943, n. 243, e 19 agosto 1943, n. 737.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 264 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " A parziale modificazione dell'art. 2 del R. decretolegge 3 gennaio 1944, n. 1, e dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 dicembre 1944, n. 393, i termini di decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari che sono scaduti o vengono a scadere dal 1° aprile 1943 in poi sono prorogati di diritto, nei confronti della pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 1946".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-29;393#art-3

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