Art. 2
In vigore dal 30 dic 1944
La proroga e la sospensione di cui all'articolo precedente sono estese ai termini stabiliti per l'applicazione ed al pagamento di tutti i tributi di spettanza degli Enti locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-29;393#art-2