Art. 1

In vigore dal 30 dic 1944
UMBERTO DI SAVOIA Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il testo di disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608; Vieto il testo unico per la finanza locale, approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175; Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, sull'applicazione del contributo di miglioria; Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424; Vista la legge 4 luglio 1941, n. 693, contenente proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari; Visto il regolamento sulla Lotteria ippica di Merano, approvato, con il R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674; Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n.1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215, relativo a temporanee sospensioni e proroghe di termini di decadenza e prescrizione in materia finanziaria; Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 243, contenente modificazioni in materia d'imposta di registro; Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, in materia di applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra; Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, contenente provvedimenti in materia di imposta di registro; Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Ferme restando le norme emanate col decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, sono prorogati ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra i termini di prescrizione e di decadenza stabiliti per l'Amministrazione dello Stato ai fini dell'applicazione di tutte le imposte dirette, per l'applicazione e riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e per l'imposizione del contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col suo concorso, fissato dagli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, compresi i termini non scaduti alla data dell'8 settembre 1943 e sospesi fino al 31 dicembre 1944 col R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1. I contribuenti, che si siano trovati nella impossibilità, per cause dipendenti dallo stato di guerra, di osservare i termini portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto, relativi all'applicazione, in loro confronto di una qualunque delle imposte dirette, possono chiedere all'ufficio competente per l'accertamento la riammissione nei termini stessi, salvo ricorso alle Commissioni amministrative. I termini per il pagamento di tributi indicati al primo comma nei casi previsti dall' del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi sino al 31 dicembre 1945.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-12-29;393#art-1

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