Art. 7

In vigore dal 28 ott 1944
È concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-26;262#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo